Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.M. 24 GENNAIO 2011 N. 20 in merito alla questione del materiale assorbente. Questo D.M. modifica l'art 195, comma 2, lettera q del D.lgs 152/2006 che prevedeva l'individuazione di una sostanza assorbente e neutralizzante provvista di data di scadenza e previamente testata da Istituti Universitari e/o affini, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento ambientale e danni alla salute umana derivanti dalla fuoriuscita di acido.
Vi riportiamo un estratto del D.M. 24 GENNAIO 2011 N. 20 :
"Considerati il diverso numero delle batterie movimentate, la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, (che deve quindi essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti), deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:
DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 LITRI
(Agenzie di rappresentanza in genere)
DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 LITRI
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)
ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 LITRI
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie. "
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CAPACITÀ DELLA BATTERIA |
CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA |
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autovetture fino a 60Ah |
8 litri |
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autovetture fino a 100 Ah |
10 litri |
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autovetture fino a 160 Ah |
20 litri |
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autovetture fino a 220 Ah |
25 litri |
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autovetture fino a 320 Ah |
35 litri |
Attualmente vi sono 3 o 4 materiali assorbenti certificati che rispecchiano la normativa; il principale utilizzato si chiama ACCADUE-SO4.